Art. 1.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dalla data di soppressione dei citati consorzi sono altresì soppresse tutte le forme di contribuzione previste dalla legislazione vigente in favore dei medesimi enti.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il personale che alla data della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

 

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